Superbonus 110%: per il fotovoltaico raddoppia il tetto massimo fino a 96mila euro
L’installazione di un impianto solare con installazione di sistemi di accumulo integrato consente di servirsi di un duplice margine di spesa di 48 mila euro
L’installazione di un impianto solare con installazione, contemporanea o successiva, di sistemi di accumulo integrato, dà la possibilità di servirsi di un doppio margine di spesa di 48 mila euro, riferito distintamente ai due interventi, e affrancato dal limite di spesa annunciato per il Sismabonus (fissato a 96 mila euro dal TUIR dell’86). Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate rappresentano un fatto interessante nell’ambito del Superbonus 110%, ma anche un testa coda rispetto a quanto sostenuto dalla stessa con circolare dell’8 agosto del 2020.
In dettaglio
Sfrugugliando fra i dettagli, gli interventi “trainati” che possono ottenere la detrazione al 110%, l’Agenzia riconosce: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico; l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni degli impianti solari e nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.
Il limite cumulativo
Nella circolare 24/E l’Agenzia aveva invece specificato come “cumulativo" il limite di spesa di 48 mila euro, cioè riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. La marcia indietro della risoluzione 60 è arrivata dopo un parere del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui il limite di spesa doveva essere distintamente riferito all'installazione degli impianti e dei sistemi di accumulo.Nel Decreto Rilancio, i due interventi sono illustrati nei commi 5 e 6 dell'articolo 119. Il comma 5 prevede, per l'installazione del fotovoltaico, un limite di spesa autonomo di 48 mila euro per unità immobiliare “e comunque di 2400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata”, che scende a 1600 in caso di simultaneo intervento di ristrutturazione.
Le agevolazioni
Per l’installazione dei sistemi di accumulo, il comma 6 garantisce che l’agevolazione al 110% avvenga “con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.” Di qui l'interpretazione della circolare 24/E, che aveva inteso il limite dei 48 mila euro come unico e complessivo. Ora la Risoluzione 60 chiarisce che invece vanno considerati autonomamente, e allo stesso tempo sembra confermare che si tratti di un limite autonomo rispetto ai 96 mila euro previsti come massimale del Sismabonus dal TUIR, che di norma assorbe quello degli altri interventi, ma non in questo caso, dato che il fotovoltaico rientra nell'art. 119 del Decreto Rilancio.