Gatto domestico lasciato libero diventa stalker involontario se invade il giardino del vicino, cosa rischia il proprietario
Benché sia normale per un felino spostarsi incurante degli eventuali sconfinamenti nei giardini altrui, la legge punisce i proprietari disattenti
Il gatto del vicino entra nel mio giardino. Cosa dice la legge a riguardo? Quali sono i diritti dell’animale e le responsabilità del proprietario? La circolazione libera dei gatti negli spazi contigui o comunque limitrofi, appartenenti a persone che non ne gradiscono la presenza, origina a volte problemi di vicinato. Ma il vicino ha il diritto di impedire a un gatto di addentrarsi nel suo giardino o in altre aree di proprietà privata? Questa domanda è alla base di molte diatribe insorte tra proprietari di gatti e proprietari di case confinanti. La risposta sembrerebbe scontata. I gatti, infatti, come tutti gli animali, si spostano seguendo un proprio scopo, che può essere ad esempio l’esplorazione o il gioco oppure la predazione. Non hanno secondi fini, quali quello di curiosare nelle case di altri o di nuocere volontariamente.
Conoscono il senso di appartenenza, ma non quello della proprietà esclusiva come la intendono gli umani. Se anche “usano” lo spazio di qualcun altro, non lo fanno con l’intento di possederlo, di consumarlo o di impossessarsene. Quindi, che problema c’è? Eppure, sono noti casi di insofferenza alla vista di gatti dei vicini nel proprio prato o anche in alcuni spazi condominiali. Non di rado, questo ha portato a discuterne nei Tribunali, con conseguenze che di solito non sono favorevoli alla possibilità degli animali di muoversi liberamente.
E’ quello che è successo anche nel caso reso oggetto di una sentenza della Corte di Cassazione, la quale nel comportamento di lasciare liberi i gatti, che risultavano infastidire i vicini di casa, ha addirittura ravvisato il reato di atti persecutori. In pratica, cioè, lo stalking!
E’ stalking quando il gatto è lasciato libero, sapendo che i vicini si sentiranno importunati dalla sua presenza
Una donna ha consentito che, per diverso tempo, i suoi gatti entrassero nel giardino della vicina, con la quale condivideva una villetta a schiera. I gatti depositavano le loro deiezioni nel giardino e nelle parti comuni, con i conseguenti problemi igienici e derivanti dal persistere dell’odore. Questo infastidiva la vicina stessa, al punto da farle sviluppare uno stato di ansia e depressione. Inoltre, la proprietaria dei gatti, una volta instauratosi il conflitto, aveva ulteriormente infierito sulla condizione psicologica della vicina, appendendo cartelli con minacce e insulti.
Questa situazione, ricostruita in giudizio e confermata da diversi testimoni, è stata considerata illegittima dai giudici, compresi quelli che, in Corte di Cassazione, hanno respinto il ricorso della proprietaria dei gatti e ne hanno convalidato la condanna penale per atti persecutori (art. 612 c.p.).
Lo stato di ansia e prostrazione vissuto dalla vittima era stato anche certificato da una psicologa.
Non ci si può giustificare sostenendo che le incursioni dei gatti sono occasionali e non volute
La linea di difesa della proprietaria dei gatti si era basata sull’affermazione della non volontarietà di causare il disagio. Casomai, aveva sostenuto il suo avvocato, le si sarebbe potuta imputare l’incuria nella custodia dei gatti, il cui comportamento nelle parti comuni non era, comunque, abituale, ma saltuario.
Ma la Corte di Cassazione ha stabilito definitivamente che la condotta di continuare a lasciare liberi i gatti, nonostante le lamentele ricevute, con la consapevolezza, quindi, che gli animali sono considerati molesti, esprime chiaramente la volontà di infastidire, anzi di perseguitare.
I gatti, dunque, possono essere considerati degli stalker, sebbene involontari. Mentre chi li “usa” compie un reato grave, perché costringe la persona che subisce a vivere in un “perdurante stato di ansia o di paura” e la obbliga “ad alterare le proprie abitudini di vita”.
La presenza di animali in condominio deve essere controllata, ma devono esserlo anche le loro “uscite”
La legge consente di detenere animali nelle proprietà private, anche quando si tratta di strutture in condominio.
La presenza degli animali non deve, però, causare disturbo o creare pericoli o altri problemi. Questo significa che non è possibile lasciarli liberi e incustoditi nelle aree comuni, senza adottare le debite cautele. Lo stesso vale per le altre proprietà private in cui gli animali potrebbero introdursi, come il gatto del vicino nel proprio giardino.
E’ indubbia la difficoltà di spiegare a un gatto che non deve sconfinare, ma non si può ignorare il diritto di vedere rispettata la proprietà privata.
Chi possiede un animale deve evitare che questo provochi danni a cose o a persone. Altrimenti ne dovrà rispondere, con un risarcimento o anche scontando la pena per un reato.
A cura della dottoressa Paola Fossati - Animalidacompagnia.it