Superbonus 110 per cento, cosa succede se l’Agenzia delle Entrate contesta i lavori
Il contribuente è sempre responsabile e il rischio, viste le sanzioni, è quello di perdere ingenti somme se non la stessa casa ristrutturata
Il Superbonus 110%, introdotto dal Governo con il Decreto Rilancio, consiste in una detrazione fiscale pari al 110 per cento dei lavori effettuati da un cittadino su un immobile di sua proprietà così da ristrutturarlo e migliorarne la classe energetica. Il Governo lo ha varato per rilanciare l'economia, affossata dall'emergenza Covid-19, e allo stesso tempo per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni costruite da molti anni. I lavori che possono esser effettuati in un immobile sono molteplici, e vanno dall’isolamento termico alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ma possono riguardare anche un miglioramento strutturale capace di ridurre il rischio sismico (detto anche sismabonus) e tanto altro.
La detrazione spetta alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, per un massimo di due unità immobiliari, ai condomini (sia interventi trainanti che interventi trainati), agli istituti autonomi di case popolari (IACP) e alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ma in questo caso limitatamente alle unità immobiliari adibite a spogliatoio.
Ottenere il superbonus, benché si debbano rispettare una serie di regole, è relativamente semplice (almeno sulla carta). Sul Web in tanti spiegano come accedere all’incentivo. Tuttavia in pochi evidenziano i potenziali rischi per il contribuente. L’agevolazione per la ristrutturazione della casa può infatti trasformarsi in un vero e proprio incubo. Si tratta in effetti di un tema scomodo, che tanti preferiscono non affrontare… Se tutti gli step nei lavori di efficientamento energetico vanno a buon fine il contribuente si ritroverà con una casa confortevole e a basso consumo energetico. Cosa succede però se l’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica, contesta i lavori effettuati e dunque richiede indietro i soldi inizialmente riconosciuti a titolo di rimborso?
Trattandosi di un tema delicato cercheremo di sintetizzare qui di seguito le cose da sapere prima di imbarcarsi in operazioni ad alto rischio.
I controlli
Secondo l’articolo 119, comma 14 del Decreto Rilancio, il responsabile dei controlli sarà il Ministero dello Sviluppo Economico, il MISE. Chi materialmente farà invece le verifiche sarà l’Agenzia delle Entrate e l’Enea. La prima ha il compito di effettuare dei controlli a campione, sul 5 per cento delle pratiche inoltrate: deve verificare semplicemente se la documentazione del contribuente è corretta e completa. L’Enea, invece, ha il compito di verificare la corretta realizzazione dei lavori effettuando dei veri e propri sopralluoghi. Geometri e Ingegneri vengono così inviati in tutto il territorio e valutano ogni aspetto della pratica, le condizioni dell’immobile prima e dopo i lavori di ristrutturazione.
Cosa succede se i controlli rilevano delle irregolarità anche parziali
Secondo l’articolo 119, comma 14 del Decreto Rilancio, se i tecnici rilevano anche una parziale irregolarità compilano un verbale con il quale il contribuente decade dal beneficio. La norma, va precisato ulteriormente perché è un aspetto estremamente importante, non fa differenza tra “mancanza dei requisiti parziali” o “totale mancanza dei requisiti”. E’ sufficiente un singolo errore di compilazione della domanda per vedere annullata la pratica, e dover restituire all’Agenzia delle Entrate la somma ricevuta (e non solo quella).
Il rischio
Secondo l’articolo 121, comma 5 del Decreto Rilancio, un progetto contestato comporterà la restituzione della somma ricevuta, una pesante sanzione amministrativa e gli interessi… Facciamo un esempio concreto. Se il signor Mario Rossi ha effettuato lavori per un ammontare di 100mila euro, ricevendo pertanto dallo Stato un bonus di 110mila euro, dovrà restituire i 110mila euro ricevuti più altri 110mila di sanzione, e i relativi interessi di mora sull’intera somma (per un totale finale che potrà oscillare tra i 230 e i 350mila euro).
Chi sarà debitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’articolo 121, comma 6 del Decreto Rilancio, il recupero dell’importo di cui al comma 5 verrà effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ossia l’intestatario dell’immobile, e non chi magari ha effettuato male i lavori o compilato maldestramente la domanda. Cedere il credito ad una banca (o a un fornitore) non solleva il contribuente dalle responsabilità, che dovrà comunque pagare di tasca: eventualmente sarà il contribuente a far causa al tecnico che ha supervisionato i lavori, ma i tempi per aver giustizia, in questo caso, sono quelli che tutti conosciamo (mediamente non meno di 8/10 anni).
Tempi necessari per i controlli su pratica e lavori
L’Agenzia delle Entrate ha 8 anni di tempo per verificare la bontà dei lavori effettuati. Tutto dipende però dal tipo di detrazione che si sceglie. Gli anni sono 8 dalla fine dei lavori se si cede il credito ad una banca, o ad un’azienda fornitrice dei lavori. Se invece si sceglie di usare le detrazioni sulle imposte gli anni saranno sempre 8 ma a partire dall’ultimo anno di detrazione ottenuta (5 più 8).
Insomma, il Superbonus è un ottimo strumento, che consentirà a molti italiani di migliorare le caratteristiche del proprio immobile, ma prima di procedere con la domanda e i relativi lavori di ristrutturazione sarà bene analizzare ogni singolo aspetto, oltre che la serietà dell’azienda che dovrà effettuare tecnicamente i lavori. Il rischio è tanto grande, da poterci rimettere persino la casa che si voleva ristrutturare.
A cura di Roberto Zonca