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Ecobonus 2020, detrazione risparmio energetico: come funziona, spese ammesse e novità

La detrazione per i lavori di risparmio energetico perde lo sconto in fattura, salvato solo per i grandi lavori in condominio. Di seguito tutte le istruzioni per capire come funziona, limiti di spesa e lavori incentivati

di Anna Maria D’Andrea - Informazione Fiscale   
Ecobonus 2020, detrazione risparmio energetico: come funziona, spese ammesse e novità

Ecobonus 2020, come funziona la detrazione per il risparmio energetico? Anche per le spese sostenute dal 1° gennaio sarà possibile fruire del bonus del 50 o 65 per cento, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, maggiorato fino al 75% per i condomini. Nell’insieme dei bonus casa prorogati, è l’ecobonus quello caratterizzato dalle maggiori novità. Con la Legge di Bilancio 2020 è stato ridimensionato il meccanismo dello sconto in fattura: potrà essere applicato solo per i lavori in condominio di importo dai 200.000 euro in su. Al netto di ciò, l’ecobonus si conferma anche nel 2020 come una delle detrazioni più vantaggiose per i contribuenti. Accanto allo sgravio Irpef, è il risparmio energetico conseguibile nel tempo il reale vantaggio. La detrazione riconosciuta copre poi un’elenco variegato di spese: rientrano nell’ecobonus le spese per sostituzione di finestre ed infissi, caldaie, pompe di calore. Insomma, sono diversi i lavori detraibili, secondo diverse aliquote e limiti di spesa. Dopo le premesse, vediamo punto per punto come funziona l’ecobonus 2020, e quali i lavori detraibili con il bonus risparmio energetico.

Come funziona la detrazione

L’ecobonus è il nome con il quale è definita la detrazione riconosciuta per i lavori di risparmio energetico effettuati sia su edifici singoli che in condominio. Anche nel 2020 sarà possibile accedere ad una detrazione fiscale dal 50 al 65 per cento per i lavori su edifici singoli, che sale fino al 75 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica dei condomini.

La detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:

- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.

Per capire come funziona l’ecobonus è necessario analizzare tutte le regole per punti, a partire dai lavori ammessi in detrazione fiscale, fino alle diverse aliquote e limiti di spesa.

Aliquote detrazione e lavori ammessi

La detrazione riconosciuta per i lavori di risparmio energetico è differenze in relazione alla tipologia di spesa sostenuta. Anche per il 2020, l’ecobonus è stato confermato con tre aliquote differenziate, secondo lo schema che si riporta di seguito:

Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi:

-interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
-schermature solari;
-caldaie a biomassa;
-caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi:

-interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
-pompe di calore;
-sistemi di building automation;
-collettori solari per produzione di acqua calda;
-scaldacqua a pompa di calore;
-generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.

Detrazione al 70% o 75% per i seguenti interventi:

interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Importo massimo spesa detraibile

Non solo la percentuale di detraibilità ma anche l’importo massimo di spesa ammessa all’ecobonus 2020 cambia in base alla tipologia di lavorio effettuato.

Il limite massimo detraibile è pari a:

- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università

Tra le opportunità previste per l’accesso alle detrazioni fiscali dal 50% all’85% è ancora poco conosciuto il contratto di servizio energia Plus, rivolto a chi non ha la disponibilità economica necessaria per l’accesso alle agevolazioni fiscali. Ulteriori dettagli nell’approfondimento dedicato.

Sconto in fattura solo per i condomini

Tramonta dal 1° gennaio 2020 la possibilità di ottenere l’ecobonus direttamente come sconto in fattura. La contestatissima misura introdotta dal Decreto Crescita, è stata fortemente ridimensionata dalla Legge di Bilancio.

L’opzione sarà riconosciuta soltanto per i grandi lavori in condominio, di importo pari o superiore a 200.000 euro. Soltanto in tal caso i condomini potranno optare, in luogo della detrazione fiscale da ripartire in 10 anni, per l’applicazione diretta dello sconto sulla spesa sostenuta, importo che sarà decurtato dal totale del corrispettivo relativo ai lavori effettuati direttamente dall’impresa.

Sarà l’impresa a recuperare l’importo mediante compensazione con modello F24 in 5 anni, con possibilità di ulteriore cessione del credito ai fornitori anche indiretti di beni e servizi.

Chi può richiedere l’ecobonus

L’ecobonus 2020 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico.

Potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:

- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, - coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

Pagamento spese con bonifico parlante

Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:

per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Comunicazione ENEA Ecobonus 2020

Tra gli adempimenti previsti per beneficiare dell’ecobonus vi è l’obbligo di comunicazione ENEA delle spese effettuate entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2020 bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:

- dati anagrafici del beneficiario;
- informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
- tipologia di intervento.

Per i lavori avviati nel 2020 sarà necessario attendere il lancio del portale dedicato alla comunicazione ENEA, aggiornato di anno in anno. L’invio partirà, di conseguenza, dalla data in cui sarà messo a disposizione. In sede di compilazione, si consiglia di consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.

Riferimenti
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